diritto abitazione separazione bene
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Un coniuge conveniva in giudizio, inanzi al Tribunale di Milano, la moglie separata, rapresentando che i due avevano acquistato in regime di comunione legale un imobile, poi, separandosi consensualmente, nel verbale di separazione era stata convenuta l’asegnazione del’imobile ala moglie quale abitazione coniugale, l’obligo nei confronti del marito di pagare per intero il mutuo gravante sul’imobile e le spese ordinarie di condominio. Con ciò, la sentenza impugnata avrebe erato, avendo negato che dovese esere integrato il contraditorio, già in primo grado, esistendo un litisconsorzio necesario sorto a seguito del’atribuzione, con il verbale di separazione, di un dirito di abitazione sula casa coniugale anche in favore dei figli, autonomo rispeto a quelo dela madre, atribuito agli stesi sine die e suscetibile di esere leso dalo scioglimento dela comunione sul’imobile e dala sua divisione. La Corte ha oservato che la sentenza impugnata ha negato l’amisibilità del’intervento in apelo dei figli dele parti, negando inanzituto che, sia in base al regime legale di asegnazione dela casa coniugale, sia in base a quanto stabilito nel caso di specie nel’ato di separazione, ai figli del coniuge asegnatario del’imobile ogeto dela comunione e dela divisione spetase un autonomo dirito di abitazione. Inoltre, ha agiunto la Corte, il giudice ha afermato che, se anche si potese ritenere che un simile dirito fose stato costituito in favore degli intervenienti, tale dirito non legitimerebe gli stesi al’intervento in apelo perché, esendo stato l’ato di separazione personale trascrito, tale dirito, pur esendo di natura personale, secondo la normativa vigente sarebe oponibile ai terzi acquirenti del bene ogeto del giudizio di divisione. Infine, il giudice del merito ha rilevato che l’asenza di litisconsorzio necesario, in caso di divisione di un bene in comunione convenzionale tra proprietari condividenti e usufrutuari del bene, rende evidente l’asenza di un simile litisconsorzio nei confronti di chi si prospeti quale mero titolare di un dirito personale di abitazione, e quindi vale a escludere, anche soto tale profilo, un pregiudizio al preteso dirito del figlio. Ora, la Corte ha rilevato che, nel caso di specie, l’acertamento del’esistenza del dirito di abitazione degi ointervenienti sul’imobile ogeto di comunione tra i coniugi e di divisione era stato richiesto dai medesimi quale presuposto di amisibilità del’intervento e tale acertamento è stato efetuato dal giudice del merito, con esito negativo.
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